Domanda
L’art. 936 c.c. (rubricato “Opere fatte da terzo con materiali propri) trova applicazione all’interno della convivenza more uxorio quando un convivente contribuisce al miglioramento del fondo dell’altro convivente?
RISPOSTA
L’art. 936 c.c. trova applicazione soltanto quando l’autore delle opere sia realmente terzo, ossia non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che gli attribuisca la facoltà di costruire sul suolo.
La norma non si applica invece nell’ipotesi in cui le opere siano state realizzate dal convivente o da chi sia legato a una relazione sentimentale con il proprietario del suolo e abbia impiegato denaro e tempo libero per la costruzione dell’abitazione comune e non a vantaggio esclusivo del convivente.
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