Domanda
La responsabilità ex art. 1669, c.c. è di natura contrattuale o extracontrattuale?
RISPOSTA
L’art. 1669, c.c. prevede una responsabilità decennale (dal compimento dell’opera) in capo all’appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, per rovina e difetti degli edifici costruiti.
Da un lato, dottrina pressoché unanime riconduce tale responsabilità nell’alveo della responsabilità contrattuale mentre, dall’altro, altrettanto unanime e consolidata giurisprudenza propende per la natura aquiliana della norma in questione.
Infatti, osserva la giurisprudenza, la responsabilità ex art. 1669, c.c. è stabilita dalla legge al fine di tutelare la stabilità e la solidità degli edifici nonché delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, e quindi in tal modo l’incolumità personale dei cittadini.
Dunque, si tratta di norma di ordine pubblico e inderogabile (fra le molte, Cass. 6 febbraio 2009, n. 3040; Cass. 6 novembre 2008, n. 26609; Cass. 28 gennaio 2005, n. 1748; Cass. 7 gennaio 2000, n. 81).
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