Domanda
In caso di sviluppo di un software nell’ambito di un contratto di committenza, a chi spetta la componente patrimoniale del diritto d’autore?
RISPOSTA
Il contratto di sviluppo software instaura un rapporto fra il committente e l’incaricato o “sviluppatore”.
Mentre la componente morale del diritto d’autore è inalienabile e resta per legge in capo allo sviluppatore (art. 10, Legge 22 aprile 1941, n. 633), il vero problema si pone con riguardo alla titolarità dei diritti patrimoniali sul software.
La giurisprudenza riconduce il diritto patrimoniale d’autore in capo al committente. In particolare, il Tribunale di Milano è giunto a tale conclusione fondandosi sull’art. 64, comma 1, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, che prevede appunto che, in caso l’invenzione industriale venga realizzata in adempimento di un contratto, avente ad oggetto l’inventiva a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall’invenzione stessa appartengano al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore.
La pronuncia già citata ha applicato lo stesso principio al caso in cui lo sviluppatore del software sia un lavoratore autonomo, per cui in mancanza di pattuizione contraria il diritto di sfruttamento patrimoniale del software spetta in capo al committente.
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