Domanda
Cosa si intende per valutazione e mitigazione del rischio?
RISPOSTA
Ai soli fini del D.Lgs. 231/2007, i professionisti – in qualità di soggetti obbligati ai sensi dell’art. 3 co. 4 dello stesso Decreto – al fine di identificare, valutare e comprendere i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio della loro attività, sono tenuti ad adottare procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie dettate dall’organismo di autoregolamentazione di riferimento. La valutazione viene condotta secondo un approccio basato sul rischio (Raccomandazioni GAFI n. 1 e Quarta Direttiva n. 2015/849/UE – considerando nn. 22 e 23) e tenendo conto dei fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all’area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti.
Tale valutazione è documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, della Direzione investigativa antimafia, della Guardia di Finanza e degli organismi di autoregolamentazione ai fini dell’esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Per mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 231/2007.
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